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Open AI perde la battaglia sul marchio nell'UE: per il tribunale «OpenAI» è descrittivo
Open AI perde la battaglia sul marchio nell’UE: per il tribunale “OpenAI” è descrittivo
Il nome OpenAI, uno dei marchi più riconoscibili dell’attuale industria dell’intelligenza artificiale, ha incontrato un ostacolo inatteso proprio sul terreno della proprietà intellettuale. Il Tribunale dell’Unione europea ha infatti respinto il ricorso presentato da OpenAI contro il parziale rifiuto della registrazione del marchio denominativo “OPENAI” nell’Unione Europea.
La decisione, pronunciata il 15 luglio 2026, conferma il precedente diniego dell’EUIPO e stabilisce che, per una parte dei prodotti e servizi richiesti, il segno presenta un carattere descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento sul marchio dell’Unione europea.
La vicenda nasce il 15 giugno 2023, quando OpenAI presenta domanda per registrare “OPENAI” nelle classi 9, 38, 42 e 45, comprendenti tra l’altro software, hardware, servizi cloud, telecomunicazioni, tecnologie blockchain e NFT, servizi di sicurezza informatica, social networking e verifica dell’identità online (per maggiori informazioni su come registrare un marchio clicca qui).
L’EUIPO respinge parzialmente la domanda il 5 dicembre 2024, ritenendo che il segno sia privo di carattere distintivo e descrittivo. La Commissione di ricorso conferma il provvedimento il 10 giugno 2025. OpenAI porta quindi la questione davanti al Tribunale UE, che ora conferma integralmente il rifiuto e condanna la società alle spese.
Per il Tribunale, il pubblico anglofono dell’Unione europea riconosce immediatamente le due componenti «open» e «AI», anche quando sono unite in un’unica parola, senza spazio né trattino. «OpenAI» può quindi essere inteso, in senso generale, come un’intelligenza artificiale «accessibile» o «non soggetta a restrizioni». È questa lettura, e non la più specifica nozione tecnica di «open source», a essere decisiva per i giudici.
La distinzione è importante: il Tribunale non sostiene che «open» significhi necessariamente «open source». Il riferimento all’open source riguarda soltanto uno dei possibili contesti associati all’idea di «apertura» nell’intelligenza artificiale e non è necessario per arrivare alla conclusione sulla descrittività. Secondo le regole europee sui marchi, infatti, è sufficiente che uno dei possibili significati di un segno descriva una caratteristica dei prodotti o dei servizi interessati (per maggiori informazioni sui requisiti necessari alla registrazione di un marchio clicca qui).
Neppure la scelta di riunire le due parole in «OPENAI» cambia il risultato. Per il Tribunale, la combinazione segue una struttura del tutto normale in inglese e non presenta quella particolare anomalia linguistica che, in altri casi, può rendere una denominazione sufficientemente originale da acquisire carattere distintivo. In altre parole, per i giudici «OPENAI» resta, nella percezione del pubblico, la semplice combinazione di «open» e «AI», con un significato descrittivo immediatamente comprensibile.
Un altro passaggio significativo della sentenza riguarda la notorietà ormai raggiunta da «OPENAI». OpenAI ha sottolineato la forte riconoscibilità del proprio nome, sostenendo che il pubblico lo associa ormai immediatamente alla società e ai suoi servizi. Per il Tribunale, tuttavia, questo elemento non è sufficiente a superare il problema della descrittività.
Nella valutazione di un segno, infatti, viene prima il suo significato intrinseco e solo in un secondo momento la notorietà che può aver acquisito attraverso l’uso sul mercato. Il fatto che «OPENAI» sia oggi fortemente associato a una specifica impresa non cancella, di per sé, il significato che le parole «open» e «AI» possono avere considerate nella loro accezione originaria.